Ribelliamoci!!! Nuova Legge Pignoramento Conto Corrente Agenzia Entrate 2026

Ditemi se non bisogna ribellarci!

Hai un conto corrente con cui campi la famiglia o sostieni la piccola azienda… E non solo ti svuotano il conto ma ti pignorano TUTTO lo stiopendio, come campi? A questo non ci hanno pensato:

Nel 2026 il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una delle principali preoccupazioni per contribuenti, imprenditori e liberi professionisti con debiti fiscali non risolti.

Le nuove regole sulla riscossione rendono l’azione del Fisco più rapida, incisiva e automatizzata, riducendo i tempi di intervento e aumentando il rischio di blocco immediato delle somme presenti sul conto.

Il pericolo è concreto:
un debito fiscale non gestito può portare al pignoramento diretto del conto corrente, con effetti immediati sulla liquidità, sull’attività lavorativa e sulla vita personale.

Molti si chiedono:
“Possono pignorarmi il conto senza avviso?”
“Quanto possono prelevare dal conto?”
“Lo stipendio o i compensi sono protetti?”
“Esistono difese concrete nel 2026?”

È fondamentale chiarirlo subito:
il pignoramento del conto corrente non è automatico né illimitato.
Anche con la nuova normativa 2026 esistono limiti, tutele e strategie difensive efficaci.


Cos’è il pignoramento del conto corrente da parte del Fisco

Il pignoramento del conto corrente è una procedura con cui l’Agenzia delle Entrate:

• blocca le somme presenti sul conto
• vincola i saldi disponibili
• acquisisce le somme dovute fino a concorrenza del debito
• agisce direttamente presso la banca
• riduce drasticamente la liquidità del contribuente

È una misura fortemente invasiva, ma soggetta a regole precise.


Cosa cambia con la nuova legge sul pignoramento nel 2026

Nel 2026 la disciplina rafforza:

• la velocità dell’azione esecutiva
• l’incrocio automatico dei dati bancari
• l’efficacia dei pignoramenti diretti
• la continuità delle procedure di riscossione

Ma non elimina i limiti di legge né le garanzie del contribuente.


Il rischio più grave: blocco immediato della liquidità

Il vero pericolo del pignoramento è che:

• il conto venga bloccato improvvisamente
• le somme non siano più disponibili
• stipendi e compensi restino congelati
• l’attività professionale si paralizzi
• le spese correnti non possano essere pagate
• il danno economico diventi immediato

Anche per debiti non particolarmente elevati.



Pignoramento del conto e diritto: il punto chiave

È essenziale sapere che:

• non tutte le somme sono pignorabili
• esistono limiti su stipendi e compensi
• alcune somme sono impignorabili per legge
• il debito deve essere certo e definitivo
• la procedura deve rispettare forme precise
• il contribuente può chiedere sospensioni
• il pignoramento può essere contestato

Il potere del Fisco non è assoluto.


Quando il pignoramento del conto è contestabile

La difesa è particolarmente efficace quando:

• il debito è contestabile o prescritto
• l’atto presupposto è illegittimo
• la procedura non è corretta
• sono pignorate somme non pignorabili
• manca proporzionalità tra debito e blocco
• non è stata valutata la situazione del contribuente

In questi casi il pignoramento può essere bloccato o ridotto.


Come difendersi dal pignoramento del conto corrente nel 2026

Una strategia efficace può prevedere:

• analisi della posizione debitoria
• verifica della legittimità degli atti
• controllo dei limiti di pignorabilità
• richiesta di sospensione della riscossione
• rateizzazione del debito
• definizione agevolata, se applicabile
• impugnazione degli atti viziati
• tutela preventiva del patrimonio

Agire prima del pignoramento è spesso decisivo.


Pignoramento e continuità economica

Un conto pignorato può:

• bloccare stipendi e compensi
• impedire il pagamento di spese essenziali
• creare difficoltà con clienti e fornitori
• compromettere l’attività lavorativa
• generare forte stress personale

Difendersi significa proteggere la propria stabilità economica.


Introduzione

Nel 2026 cambiano le regole sul pignoramento dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto misure che rendono le procedure di riscossione più rapide e mirate, sfruttando nuovi strumenti informativi del Fisco. Inoltre, recentissime sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito aspetti controversi, rafforzando i poteri dell’Agente della Riscossione ma al contempo definendo con precisione i limiti a tutela del debitore.

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Le novità del 2026 saranno evidenziate in dettaglio: la possibilità per AdER di accedere ai dati delle fatture elettroniche dei debitori per attivare pignoramenti “lampo” presso terzi, e l’impatto della sentenza Cass. n. 28520/2025 che ha confermato la “trappola” dei 60 giorni (ovvero la protrazione del blocco del conto per i due mesi successivi alla notifica). Inoltre, getteremo uno sguardo alla riforma della riscossione in arrivo (il nuovo Testo Unico della Riscossione, D.lgs. 33/2025) e alle sue implicazioni, sebbene la sua entrata in vigore sia stata rinviata.

Passiamo ora a delineare il quadro normativo di riferimento, per poi addentrarci nel funzionamento concreto del pignoramento dei conti correnti ad opera dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quadro normativo: il pignoramento esattoriale presso terzi (art. 72-bis DPR 602/1973)

Il pignoramento esattoriale dei crediti verso terzi – inclusi i conti correnti bancari del debitore – è disciplinato principalmente dall’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Testo Unico della Riscossione) . Questa norma speciale consente all’Agente della Riscossione (AdER) di procedere in via esecutiva in modo semplificato e senza bisogno di autorizzazione giudiziaria, differenziandosi dalla procedura ordinaria prevista dal Codice di procedura civile. Di seguito ne illustriamo i punti salienti:

  • Titolo esecutivo e presupposti: AdER può attivare il pignoramento esattoriale dopo che il credito tributario è divenuto definitivamente esigibile. In genere ciò avviene mediante la notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo. Decorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia pagato quanto dovuto (né ottenuto una sospensione o rateizzazione), il debito è iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione è legittimato ad avviare l’esecuzione forzata . Se tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione trascorre oltre un anno, AdER deve notificare al debitore un’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) che gli concede ulteriori 5 giorni per versare spontaneamente prima di procedere coattivamente. L’intimazione è un atto formale che perde efficacia dopo 180 giorni se in tale lasso di tempo non viene iniziata l’esecuzione .
  • Notifica del pignoramento presso terzi: il pignoramento speciale ex art. 72-bis inizia con la notifica di un atto di pignoramento diretto sia al debitore che al terzo (es. la banca) . Tale atto – che tiene luogo sia del pignoramento sia dell’atto di citazione normalmente previsto dall’art. 543 c.p.c. – ingiunge direttamente al terzo di pagare i crediti del debitore nelle mani dell’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito indicato . In altre parole, la banca riceve un ordine di pagare ad AdER le somme dovute al proprio correntista (debitore esecutato), entro certi termini stabiliti per legge.
  • Contenuto dell’ordine al terzo: l’art. 72-bis prevede che l’ordine di pagamento riguardi:
  • a) le somme già esigibili al momento della notifica del pignoramento, che devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica stessa ;
  • b) le somme future, ossia quei crediti non ancora esigibili al momento della notifica ma derivanti da un rapporto già in essere, che dovranno essere pagati alle rispettive scadenze .

Esempio: se il Fisco pignora un conto corrente, la banca è tenuta a trasferire all’Agente della Riscossione non solo l’eventuale saldo attivo disponibile subito, ma anche gli ulteriori accrediti che dovessero affluire sul conto nei 60 giorni successivi . Analogamente, se si pignora un credito periodico (come un canone di affitto dovuto al debitore da un suo inquilino), l’ordine si estende ai canoni che maturano dopo la notifica, alle rispettive scadenze mensili.

  • Nessun giudice dell’esecuzione nella fase iniziale: a differenza del pignoramento ordinario, qui non interviene subito il tribunale. Non è richiesta la dichiarazione formale del terzo debitor (la banca) sulle somme detenute, né un’udienza di assegnazione. L’ordine di pagamento del Fisco tiene luogo del provvedimento di assegnazione del giudice . Ciò significa che, trascorsi 60 giorni, se il debitore non ha pagato né si è opposto, il terzo deve eseguire il pagamento direttamente ad AdER, nei limiti del debito indicato. L’eventuale intervento del giudice dell’esecuzione avverrà solo successivamente e in via eventuale, cioè se il debitore o il terzo propongono opposizione contestando la legittimità del pignoramento . In tal caso, la procedura prosegue dinanzi al tribunale competente, secondo le regole delle opposizioni esecutive (come dettagliato più avanti).
  • Ambito soggettivo di applicazione: questa procedura speciale è utilizzabile da Agenzia Entrate-Riscossione per la riscossione di tributi erariali, contributi previdenziali affidati dall’INPS, multe e altre entrate iscritti a ruolo. Inoltre, per effetto di normative successive (es. art. 1, comma 792, lett. f, L. 160/2019), anche gli Enti locali possono adottare una procedura analoga per i tributi locali, sia avvalendosi di AdER, sia in proprio se autorizzati . In ogni caso, il debitore riceve lo stesso tipo di atto e le garanzie procedurali sono equivalenti.
  • Efficacia del pignoramento e “spatium deliberandi”: Il vincolo esecutivo sul credito pignorato sorge al momento della notifica al terzo e al debitore, e perdura per un periodo che la legge individua in 60 giorni. Tale termine di 60 giorni funge da “spatium deliberandi” (tempo per deliberare) concesso al terzo per eseguire il pagamento o al debitore per eventualmente reagire. Durante questi 60 giorni, il conto corrente resta bloccato per l’importo oggetto di pignoramento e gli eventuali nuovi versamenti sono anch’essi vincolati . Allo scadere dei 60 giorni, il terzo dovrà versare quanto dovuto. Se il debito non risulta integralmente soddisfatto, il residuo potrà essere oggetto di ulteriori azioni esecutive (ad esempio un nuovo pignoramento su altri beni o crediti). Viceversa, se il debitore nel frattempo salda il debito o ottiene una rateizzazione, il pignoramento dovrà essere revocato/sospeso come vedremo, e il conto sbloccato.
  • Confronto con il pignoramento ordinario (artt. 543 e ss. c.p.c.): il pignoramento presso terzi “classico” richiede di citare il terzo innanzi al giudice perché dichiari l’entità del debito verso il debitore esecutato; segue poi un provvedimento del giudice (assegnazione) per trasferire al creditore procedente le somme pignorate. Nel frattempo il terzo deve bloccare le somme (art. 546 c.p.c.). Nel pignoramento esattoriale, invece, tutto avviene tramite l’atto dell’Agente della Riscossione: la banca non deve rendere una dichiarazione formale, in quanto si considera implicita nell’atto stesso di pagamento al Fisco . L’effetto satisfattivo per il creditore pubblico è immediato: appena la banca paga, il Fisco incassa (mentre nel pignoramento ordinario il creditore riceve il denaro solo dopo l’assegnazione e nei limiti di quanto il terzo ha dichiarato).

In sintesi, il pignoramento ex art. 72-bis è uno strumento potente e rapido in mano ad AdER: consente di colpire direttamente conti correnti, stipendi, pensioni, fitti attivi, crediti verso clienti e altre somme dovute al debitore, il tutto senza passare da un giudice nella fase iniziale . Ovviamente questa speditezza viene bilanciata da precise tutele per il debitore, previste sia dallo stesso D.P.R. 602/1973 sia dalle norme del Codice di procedura civile richiamate. Ad esse è dedicata la prossima sezione.

Prima di procedere, uno sguardo al nuovo quadro normativo di riferimento: a marzo 2025 è stato emanato il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (“Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione”, cosiddetto TUVR), in attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111). Questo decreto legislativo riordina tutta la disciplina della riscossione coattiva, includendo quindi anche le regole sui pignoramenti. In teoria, il TUVR avrebbe dovuto sostituire dal 1° gennaio 2026 il D.P.R. 602/1973 (l’art. 170 del D.Lgs. 33/2025 corrisponderebbe all’attuale art. 72-bis ). Tuttavia, in sede di conversione del decreto “Milleproroghe” di fine 2025, l’entrata in vigore del TUVR è stata differita al 1° gennaio 2027 . Pertanto, per tutto il 2026 continueranno ad applicarsi le norme vigenti del D.P.R. 602/1973, sebbene già “congelate” in vista della riforma. Questa guida farà dunque riferimento alle disposizioni attuali, segnalando quando opportuno le eventuali novità future.

Procedura: come avviene il pignoramento del conto corrente da parte di AdER

Vediamo ora concretamente le fasi e le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede al pignoramento di un conto corrente bancario intestato al debitore. Dall’avviso al contribuente fino al blocco e all’eventuale trasferimento delle somme al Fisco, ecco il percorso completo:

  1. Notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo: tutto ha inizio con la notifica di un atto impositivo che costituisce il titolo esecutivo. Può trattarsi di una cartella di pagamento (per imposte, contributi o multe già iscritte a ruolo) oppure di un avviso di accertamento “esecutivo” emesso dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti creditori. Questo atto indica l’importo dovuto (imposta, sanzioni, interessi, aggi di riscossione) e intima il pagamento entro 60 giorni dalla notifica. È un passaggio cruciale: senza regolare notifica al contribuente, l’esecuzione forzata successiva sarebbe nulla. Il debitore, in questa fase, può pagare, presentare ricorso (in commissione tributaria per questioni di merito) oppure chiedere una dilazione.
  2. Mancato pagamento e iscrizione a ruolo: se entro 60 giorni il debitore non ha pagato né impugnato l’atto (o se ha presentato ricorso ma senza ottenere una sospensiva), il debito diviene definitivo ed esigibile. L’Agente della Riscossione riceve quindi il carico tramite ruolo e può attivarsi per la riscossione coattiva. Attenzione: in caso di ricorso tributario pendente, l’AdER può comunque procedere se sono trascorsi 60 giorni, salvo sospensione giudiziale; tuttavia, in pratica, spesso l’esecuzione viene sospesa in attesa della decisione di primo grado, specie per evitare contestazioni sull’abuso del diritto di difesa.
  3. Intimazione di pagamento (se necessaria): come accennato, se dal titolo esecutivo è passato oltre un anno senza che AdER abbia intrapreso azioni esecutive, deve essere notificata al debitore un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 co.2 DPR 602/1973. Questo breve sollecito contiene l’elenco delle cartelle/avvisi impagati e concede 5 giorni per pagare prima di procedere con il pignoramento. L’intimazione non è un preavviso obbligatorio in assoluto: è richiesto solo trascorso un anno dall’ultima notifica utile . In ogni caso, ricevere un’intimazione indica che l’azione esecutiva è imminente.
  4. Ricerca dei beni da pignorare – accesso alle banche dati: l’Agente della Riscossione dispone di poteri di indagine molto ampi. Tramite l’accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari (art. 7 D.L. 203/2005) può conoscere in tempo reale l’esistenza di conti correnti intestati al debitore e altri rapporti finanziari (depositi, titoli, gestioni patrimoniali) . Grazie a convenzioni con INPS, Agenzia Entrate, ecc., può sapere se il debitore percepisce uno stipendio o pensione, se è titolare di Partita IVA con fatture attive, etc. . Tutte queste informazioni servono a individuare il bersaglio più efficace: ad esempio, se il debitore lavora come dipendente, AdER potrebbe preferire pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro (procedura ex art. 72-ter DPR 602/73) anziché il conto; se invece è autonomo senza busta paga ma ha entrate sul conto, il pignoramento del conto sarà prioritario. Novità: dal 2026, l’Agenzia Entrate può mettere a disposizione di AdER anche i dati delle fatture elettroniche emesse dal debitore negli ultimi 6 mesi, per identificare eventuali crediti verso clienti da colpire direttamente . Torneremo su questa importante innovazione più avanti.
  5. Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi (conto corrente): scelta la linea di azione, AdER redige l’atto di pignoramento ex art. 72-bis e lo notifica sia alla banca (terzo pignorato) sia al debitore. La notifica avviene spesso a mezzo PEC (posta elettronica certificata), utilizzando gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri (ad esempio il domicilio digitale per le imprese o professionisti, o la PEC per i privati che l’abbiano comunicata). In assenza di PEC, si procede tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore con le forme tradizionali (a mani, poste, etc.). Nell’atto sono indicati:
  6. gli estremi della cartella/avviso e del ruolo per cui si procede, con l’importo totale dovuto(comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione);
  7. l’ordine alla banca di bloccare e pagare ad AdER le somme del debitore fino a concorrenza del debito, con le modalità e tempistiche previste (entro 60 giorni per le disponibilità esistenti; alle scadenze per quelle future) ;
  8. l’avvertimento al debitore che ai sensi dell’art. 494 c.p.c. ogni atto di disposizione dei crediti pignorati è inefficace verso AdER (ciò significa che il debitore non può prelevare o movimentare le somme vincolate);
  9. l’indicazione che l’ordine al terzo tiene luogo della citazione in giudizio e che, salvo opposizione, il pagamento effettuato dalla banca estinguerà il credito pignorato;
  10. le modalità per eventualmente presentare opposizione (richiamo agli artt. 615 e 617 c.p.c.), ricordando che per contestare la pretesa tributaria originaria occorreva agire nei termini con ricorso in commissione tributaria.

Dal momento in cui la banca riceve la notifica, scatta immediatamente il vincolo legale sulle sommepresenti e future fino a concorrenza del debito. Di norma, la banca appena riceve l’atto: – impedisce operazioni di addebito sul conto del debitore per l’importo pignorato (ad es. bonifici in uscita, emissione assegni, utilizzo di carte di debito/credito su quella somma). Spesso le banche creano una sorta di “sottoconto bloccato” con l’importo vincolato, lasciando libero l’eventuale saldo eccedente; – informa il proprio correntista del blocco (ad esempio inviando una comunicazione via home banking o posta). In realtà il debitore dovrebbe aver già ricevuto copia dell’atto da AdER, ma in alcuni casi la notifica al debitore può avvenire con qualche giorno di sfasamento rispetto alla banca. Può accadere quindi che il contribuente scopra del pignoramento provando a operare sul conto, trovandolo bloccato, ancora prima di leggere l’atto.

  1. Congelamento del conto e prelievo delle somme disponibili: se sul conto corrente è presente un saldo attivo, la banca lo vincola immediatamente fino a coprire l’importo richiesto dal Fisco. Ad esempio, se il debito è di €10.000 e sul conto ci sono €4.000, questa somma (4.000) viene accantonata e “congelata” in attesa di essere girata ad AdER trascorsi i termini di legge. Il correntista non potrà utilizzare quei €4.000 bloccati. Eventuali somme eccedenti il debito (cioè se il conto avesse ad es. €12.000 con un debito di €10.000) restano invece libere: la banca pignora solo fino a €10.000 e l’eventuale eccedenza rimane a disposizione del cliente. In pratica, il limite massimo pignorabile è la somma del debito indicato.

Caso particolare – conto “in rosso” o con fido: se al momento del pignoramento il conto corrente è scoperto (saldo negativo) o ha un fido utilizzato, apparentemente non c’è un saldo attivo da bloccare. Ciò però non mette affatto al sicuro il debitore. Secondo la Cassazione, anche in caso di saldo negativo, il conto resta pignorato e i futuri accrediti entro 60 giorni dovranno essere girati al Fisco . La banca non può opporre in compensazione il proprio credito per lo scoperto verso il cliente, perché prevale il vincolo a favore dell’Agente della Riscossione. Ad esempio, se il conto è a –€500 e dopo 30 giorni arriva lo stipendio di €1.500, la banca non potrà trattenerlo per coprire il fido, ma dovrà versarne l’importo ad AdER (fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo) . Questo per evitare che un saldo negativo al momento della notifica renda vano il pignoramento: il vincolo opera comunque per i crediti futuri entro il termine di 60 giorni, indipendentemente dal saldo iniziale . Tale principio, confermato nel 2025, supera i precedenti orientamenti contrari dei giudici di merito (che infatti erano stati favorevoli al debitore, poi smentiti in Cassazione ).

  1. Durata del blocco e gestione degli accrediti successivi: come già evidenziato, il periodo critico sono i 60 giorni successivi alla notifica. In questo arco temporale:
  2. Qualsiasi somma accreditata sul conto (stipendi, bonifici da terzi, pensioni, ecc.) viene anch’essa catturata dal pignoramento, fino a raggiungere l’importo totale dovuto . La banca quindi provvede a vincolare anche gli accrediti in arrivo, cumulandoli eventualmente con quanto già bloccato.
  3. Il debitore non può disporre delle somme sopravvenute, perché anch’esse cadono sotto il divieto di movimentazione previsto dall’art. 546 c.p.c. (richiamato per analogia): tutti i versamenti entrati nei 60 giorni sono come “cristallizzati” dal vincolo .
  4. Se il debito viene integralmente raggiunto prima dei 60 giorni (es.: il conto aveva 4.000€, poi arrivano altri 6.000€ di bonifici entro un mese, coprendo i 10.000 dovuti), in teoria la banca a quel punto ha accantonato l’intero importo richiesto. AdER potrebbe sollecitare il versamento senza attendere oltre, ma nella prassi di solito si aspetta comunque la scadenza dei 60 giorni per chiudere la procedura in un’unica soluzione. Resta inteso che ulteriori somme arrivate oltre il necessario non saranno toccate e tornano libere.
  5. Trascorsi i 60 giorni, il vincolo perde efficacia per i nuovi accrediti (ossia, ciò che entra dopo il 60° giorno non è più automaticamente pignorato da quell’atto). Il pignoramento si consolida su quanto raccolto fino a quel momento.
  6. Versamento delle somme ad AdER: terminato il periodo di attesa, la banca pignorata deve eseguire l’ordine di pagamento. Invia quindi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’importo bloccato (nei limiti del debito). Tecnicamente questo pagamento soddisfa il creditore e libera il terzo dalla sua obbligazione verso il debitore pignorato nei limiti di quanto pagato. In termini pratici:
  7. Se il conto conteneva fondi sufficienti o se nei 60 giorni ne sono affluiti abbastanza da soddisfare interamente il debito, la procedura esecutiva si esaurisce qui: AdER incassa il dovuto e il debito si considera estinto (eventuali importi residui sul conto oltre il dovuto vengono scongelati e tornano nella disponibilità del correntista).
  8. Se invece le somme reperite sono insufficienti (es.: conto vuoto o con poca liquidità e nessun nuovo accredito significativo), AdER incamererà quanto ricevuto e potrà successivamente agire per il saldo ancora dovuto. In tal caso, il conto corrente viene comunque sbloccato dopo il versamento, poiché l’atto di pignoramento ha esaurito la propria efficacia sul rapporto bancario. Tuttavia il debitore dovrà attendersi ulteriori azioni (un nuovo pignoramento magari su un altro conto, sullo stipendio, un fermo amministrativo dell’auto, un’ipoteca, etc., a seconda delle circostanze).
  9. Opposizioni ed eventuale intervento del giudice: se il debitore ritiene che il pignoramento sia viziato (ad esempio mai notificata la cartella originaria, oppure prescrizione del credito, oppure omessa intimazione dopo un anno, o ancora se ritiene che le somme bloccate fossero impignorabili per legge), può proporre opposizione. Le opposizioni contro gli atti dell’Agente della Riscossione seguono regole particolari:
  10. Le contestazioni sulla legittimità formale dell’esecuzione (vizi di notifica, carenza di intimazione, somme impignorabili ecc.) vanno sollevate con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 o 617 c.p.c. innanzi al tribunale ordinario (sezione esecuzioni). Questo va fatto entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento se si tratta di vizi formali da far valere ex art. 617 c.p.c. . Se invece si eccepisce l’inesistenza del titolo o l’estinzione del debito a monte, è un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non ha termine perentorio, ma è bene proporla prima che il procedimento si chiuda.
  11. Le contestazioni di merito sul debito tributario (es.: tributo non dovuto, importo errato, decadenza, prescrizione del credito d’imposta) non possono più farsi valere in questa sede se il contribuente non le aveva già sollevate impugnando tempestivamente la cartella o l’accertamento in Commissione Tributaria. Una recente sentenza della Cassazione (n. 6436/2025) ha ribadito che l’intimazione di pagamento notificata da AdER, se non contestata, “cristallizza” la pretesa e preclude eccezioni tardive . Dunque in fase esecutiva ci si può concentrare solo su profili procedurali e su eventuali violazioni dei limiti di pignorabilità.
  12. Se viene proposta opposizione e il giudice la ritiene fondata, può sospendere l’esecuzione e successivamente annullare l’atto viziato (ad es. dichiarare nullo il pignoramento per difetto di notifica della cartella, ordinando alla banca di sbloccare i fondi). Viceversa, se l’opposizione viene rigettata, l’esecuzione prosegue e le somme rimangono acquisite al Fisco.
  13. È importante notare che opposizione e rateizzazione sono tra loro alternativi: se il debitore riconosce il debito e vuole solo più tempo per pagare, chiederà la dilazione (vedi oltre); se invece contesta la legittimità del debito o dell’atto, dovrà procedere in giudizio. Le due strategie non si escludono totalmente (si potrebbe opporsi su parte del carico e pagare il resto) ma vanno ponderate attentamente con un legale.
  14. Chiusura della procedura ed eventuale sblocco del conto: al termine di questa trafila, il conto corrente torna nella piena disponibilità del debitore. Questo può avvenire:
    • Per esecuzione completata: dopo che la banca ha versato le somme pignorate ad AdER (trascorsi i 60 giorni, o prima se AdER acconsente), l’obbligo della banca si esaurisce e il conto viene “liberato”. In genere l’istituto sblocca formalmente il conto comunicando al cliente che il pignoramento è cessato. Se per caso il debito non era completamente soddisfatto, AdER potrà intraprendere altro pignoramento, ma dovrà notificare un nuovo atto separato.
    • Per pagamento diretto del debitore: può accadere che, una volta subito il blocco del conto, il contribuente decida di pagare in autonomia l’importo dovuto (ad esempio rivolgendosi direttamente agli sportelli AdER o online tramite il portale). In tal caso deve comunicare subito all’Agente della Riscossione l’avvenuto pagamento e chiedere che venga emesso un atto di desistenza/svincolo da inviare alla banca. AdER, verificate le cifre, invierà alla banca una comunicazione attestante che il debito è stato pagato e autorizzando lo sblocco delle somme. Questo passaggio burocratico è essenziale: se il debitore paga ma non informa AdER, la banca, non sapendolo, alla scadenza verserà comunque i soldi (duplicando il pagamento). Quindi è onere del debitore attivarsi tempestivamente per evitare sovrapposizioni.
    • Per accordo rateizzazione: la legge consente al debitore di chiedere una rateizzazioneanche dopo che è iniziato il pignoramento, come extrema ratio per bloccare l’esecuzione. Occorre presentare domanda di dilazione prima che il terzo abbia versato le somme ad AdER . In pratica, bisogna muoversi entro i 60 giorni di cui sopra, preferibilmente immediatamente dopo la notifica del pignoramento. La domanda si presenta ad AdER (anche online, area riservata, o presso gli sportelli) allegando i documenti reddituali necessari. Con la presentazione della domanda di rateazione e il pagamento della prima ratail pignoramento viene sospeso automaticamente . AdER infatti sospende la riscossione in attesa di decidere sull’istanza. Se la rateizzazione viene approvata, il pignoramento decade e la banca non effettua alcun versamento (le somme rimangono al debitore, che però dovrà pagarle a rate). L’Agente della Riscossione comunica al terzo l’avvenuta rateizzazione e dispone la revoca del pignoramento . Questa possibilità rappresenta un’ancora di salvezza per il debitore in difficoltà: anche in fase avanzata dell’esecuzione, può ottenere di pagare gradualmente ed evitare il prelievo forzoso in un’unica soluzione. Naturalmente, per ottenere la dilazione occorre rispettare i requisiti di legge (importo entro soglia per rate “automatiche” o dimostrare lo stato di difficoltà economica per importi più elevati) e non aver già decauto da precedenti rateazioni. Approfondiremo criteri e limiti di rateizzabilità nella sezione Domande e Risposte.
  15. Costi della procedura e add-on sul debito: è utile infine segnalare che il debitore subirà anche gli ulteriori oneri di riscossione derivanti dall’atto di pignoramento. AdER infatti addebita al contribuente le spese vive (notifica, PEC, ecc.) e soprattutto l’aggi di legge (attualmente il compenso di riscossione è il 3% delle somme versate entro 60 giorni dalla cartella, oppure il 6% se riscosse oltre tale termine). Quindi, quando la banca versa ad esempio €10.000, parte di essi (il 6%, quindi €600 in questo caso) rappresenta l’aggio dovuto ad AdER, e solo il resto va a sanare il tributo, interessi e sanzioni. L’importo dell’aggio è già compreso nel totale iscritto a ruolo, ma va tenuto presente che, pagando dopo l’attivazione del pignoramento, al debitore possono essere addebitate anche ulteriori spese (diritti di esecuzione). Insomma, l’esecuzione esattoriale ha un costo aggiuntivo che incentiva il contribuente a regolarizzare prima di arrivare a questo punto.

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